Art. 2.
(Definizione, attività e funzioni della biblioteca scolastica).

      1. La biblioteca scolastica è il centro di documentazione culturale e didattico in cui i materiali librari, documentari, multimediali e le altre risorse per l'apprendimento e l'insegnamento sono raccolti, ordinati e resi fruibili; essa costituisce, con i suoi spazi, arredi, attrezzature, collezioni e personale, il laboratorio di apprendimento in cui si realizzano attività didattiche di promozione della lettura e di apprendimento delle abilità di ricerca e uso dell'informazione.
      2. La biblioteca scolastica è ubicata in locali idonei, accessibili e opportunamente arredati, secondo i parametri previsti dalle indicazioni internazionali di riferimento e si avvale di personale specializzato, addetto a tempo pieno al servizio, per garantire un servizio continuativo ed efficace.
      3. I servizi forniti dalla biblioteca scolastica consentono a tutti i componenti della comunità scolastica di acquisire e di migliorare le proprie capacità di pensiero critico e di accedere all'informazione e di apprendere a usarla, in qualsiasi forma e mezzo essa si presenti, avvalendosi anche di apposite dotazioni documentarie, tecnologiche e informatiche, in modo efficace, consapevole e creativo.
      4. Le attività di promozione della lettura e della ricerca che la biblioteca scolastica realizza hanno carattere di trasversalità rispetto alle diverse discipline, nella prospettiva del rafforzamento delle abilità

 

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di base e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.
      5. Le funzioni svolte dalla biblioteca scolastica sono di servizio alla didattica, all'aggiornamento professionale del personale docente e non docente e al miglioramento dell'offerta formativa, in relazione alle diverse tipologie di istituzioni scolastiche. Esse possono anche essere rivolte al territorio e all'utenza adulta nel quadro dell'educazione permanente.